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ATTESTAZIONI DI CAPACITÀ FINANZIARIA

Asseverazione del Piano Economico-Finanziario PEF

Nel project financing il PEF asseverato è parte centrale della proposta e dell’offerta. L’asseverazione verifica la coerenza economico-finanziaria del piano e la sua capacità di rappresentare l’equilibrio del progetto; non equivale a un impegno della banca a finanziare l’operazione. L’asseverazione è distinta da un impegno a finanziare. UP Assicurazioni non dichiara di asseverare direttamente il PEF: l’eventuale disponibilità di soggetti abilitati va confermata prima di proporre un preventivo.

Emissione subordinata all’approvazione della compagnia.

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Devi attestare un requisito finanziario?

Ogni attività può prevedere requisiti specifici. Verifichiamo i documenti necessari e le condizioni previste prima dell’eventuale rilascio.

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Verifica preliminare della pratica

La documentazione può essere esaminata preliminarmente; questa verifica non costituisce asseverazione e non implica che il servizio sia disponibile.

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Asseverare non significa finanziare

L’art. 193 del D.Lgs. 36/2023 richiede un PEF asseverato nelle proposte e nelle offerte di finanza di progetto previste dalla norma. L’asseverazione esamina la struttura economica e finanziaria del piano, i flussi di cassa, la coerenza con la convenzione e le assunzioni utilizzate.

La prassi istituzionale chiarisce che l’asseverazione non costituisce impegno della banca al successivo finanziamento e non sostituisce la valutazione dell’amministrazione concedente.

Il PEF deve essere già costruito e documentabile

L’asseveratore non redige ex novo il progetto imprenditoriale: deve poter verificare dati, ipotesi, fonti e coerenza del modello.

Che cos’è l’asseverazione del PEF

È una verifica professionale della coerenza della struttura economico-finanziaria del progetto. Esamina costi, ricavi, investimenti, fonti di finanziamento, flussi di cassa e congruenza del piano con la documentazione di progetto.

L’asseverazione del piano economico-finanziario riguarda un modello riferito a una specifica concessione o operazione di partenariato, con ipotesi e dati verificabili. Non costituisce una fideiussione né una garanzia di redditività. Per impostare correttamente la richiesta occorre individuare la procedura, il proponente, il soggetto che può asseverare e il documento che richiede tale attestazione.

PEF asseverato nel nuovo Codice dei contratti

L’art. 193 D.Lgs. 36/2023 prevede il piano economico-finanziario asseverato tra i documenti della proposta del promotore e tra i documenti dell’offerta nelle procedure di finanza di progetto disciplinate dall’articolo.

La verifica normativa deve considerare il D.Lgs. 36/2023 nel testo applicabile alla procedura, la documentazione di gara e l’eventuale disciplina speciale. Non tutti i PEF richiedono lo stesso procedimento di asseverazione. L’obbligo e i requisiti del soggetto attestatore vanno ricostruiti con riferimento al caso concreto, evitando formulari o indicazioni riferiti a precedenti regimi normativi.

APPROFONDIMENTI TECNICI

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I riferimenti tecnici sono organizzati in capitoli consultabili, senza eliminare informazioni.

Che cosa verifica l’asseveratorePerché non è un impegno al finanziamento · Contenuti che il PEF deve rendere verificabili

Che cosa verifica l’asseveratore

La verifica riguarda coerenza delle ipotesi, struttura finanziaria, relazione tra investimenti e fonti, flussi di cassa, capacità del piano di sostenere il servizio del debito e congruenza con la bozza di convenzione e il progetto.

Il soggetto asseveratore verifica la coerenza interna del modello economico-finanziario e delle ipotesi rispetto alla documentazione disponibile, secondo il proprio mandato e le prescrizioni applicabili. È importante distinguere il giudizio sulla costruzione del modello dall’effettiva capacità futura dell’operazione di realizzare i ricavi previsionali.

Perché non è un impegno al finanziamento

L’asseveratore può ritenere il PEF coerente senza assumere alcun obbligo di finanziare il progetto. La decisione creditizia segue processi autonomi e può richiedere garanzie, condizioni e approfondimenti ulteriori.

L’asseverazione non obbliga l’istituto bancario a erogare un prestito, né impegna automaticamente altre banche o finanziatori. Un’eventuale concessione di credito resta soggetta a propria istruttoria, delibera, condizioni e garanzie. Nella comunicazione al cliente è necessario tenere chiaramente distinti attestazione del piano, verifica di bancabilità e impegno al finanziamento.

Contenuti che il PEF deve rendere verificabili

  • CAPEX e cronoprogramma investimenti;
  • OPEX e costi di gestione;
  • ricavi, tariffe o corrispettivi;
  • fonti di finanziamento e capitale proprio;
  • servizio del debito;
  • imposte e fiscalità;
  • flussi di cassa;
  • durata concessione;
  • valore terminale quando pertinente;
  • indicatori di equilibrio e sensitività.

Per una verifica attendibile devono risultare investimenti, ricavi attesi, costi operativi, oneri finanziari, capitale circolante, imposte, fonti e impieghi, cronoprogramma e flussi di cassa. Sono particolarmente rilevanti analisi di sensitività, scenari avversi e coerenza tra durata della concessione e ammortamento. Le ipotesi devono essere tracciabili e non semplicemente presentate come valori finali.

Coerenza con convenzione e progettoDocumenti utili per l’asseverazione · Come si svolge la verifica

Coerenza con convenzione e progetto

Durata, investimenti, tempi, canoni, contributi pubblici, meccanismi tariffari e obblighi di gestione devono essere coerenti tra PEF, progetto di fattibilità e schema di convenzione. Un disallineamento può impedire il rilascio dell’asseverazione.

Convenzione, progetto e PEF devono essere reciprocamente compatibili su durata, obblighi manutentivi, tariffe, canoni, corrispettivi, investimenti, trasferimento dei rischi e tempi di entrata in esercizio. Se il documento contrattuale viene modificato, è necessario verificare anche il modello economico e l’effetto sull’equilibrio complessivo.

Documenti utili per l’asseverazione

  • PEF in formato editabile con formule;
  • relazione illustrativa delle assunzioni;
  • bozza di convenzione;
  • progetto di fattibilità;
  • disciplinare o documenti della procedura;
  • quadro investimenti;
  • ipotesi di finanziamento;
  • fonti dei ricavi e costi;
  • eventuali contributi pubblici;
  • analisi di sensitività.

Per una prima analisi sono pertinenti PEF editabile, relazione illustrativa, quadro economico del progetto, schema di convenzione, cronoprogramma, ipotesi di domanda, ricavi e costi e documenti della procedura. Gli ulteriori approfondimenti richiesti dall’asseveratore devono riguardare dati o ipotesi che incidono effettivamente sulla sostenibilità del piano.

Come si svolge la verifica

  1. controllo formale del modello;
  2. riconciliazione con progetto e convenzione;
  3. verifica delle assunzioni;
  4. analisi della struttura finanziaria;
  5. controllo dei flussi di cassa;
  6. richiesta di chiarimenti o correzioni;
  7. rilascio dell’asseverazione se il piano è verificabile e coerente.

L’iter comprende individuazione del requisito di asseverazione, raccolta del progetto e del modello, verifica dei dati, eventuali richieste di chiarimento, revisione delle assunzioni ove necessario e rilascio dell’attestazione da parte del soggetto competente. UP Assicurazioni può coordinare i documenti e le comunicazioni, ma non sostituisce l’esame indipendente dell’asseveratore.

Errori da evitareVerifiche applicative prima e dopo la sottoscrizione · Asseverazione PEF: documenti, modello e perimetro della verifica

Errori da evitare

  • presentare un PEF senza formule verificabili;
  • confondere asseverazione e finanziamento;
  • non allineare PEF e convenzione;
  • usare assunzioni senza fonte;
  • omettere IVA, fiscalità o tempi di incasso/pagamento;
  • non modellare i rischi rilevanti;
  • presentare versioni differenti del PEF ai diversi soggetti.

Tra gli errori più gravi figurano assimilare l’asseverazione a una delibera bancaria, usare ipotesi di ricavo non documentate, presentare un PEF non coerente con la convenzione e trascurare gli effetti dei ritardi su debito e flussi di cassa. Una revisione efficiente deve ricostruire prima le differenze materiali fra progetto e modello.

Verifiche applicative prima e dopo la sottoscrizione

Analisi di sensitività: perché il solo scenario centrale non basta

Nel PEF di una concessione i risultati dipendono dalle ipotesi su domanda, tariffe, tempi di costruzione, costi energetici, inflazione e finanziamento. L’esame del modello deve permettere di osservare l’effetto di ritardi nell’avvio, minori ricavi, maggiori costi e variazioni dei tassi sui flussi disponibili per il servizio del debito. Gli scenari non sostituiscono una previsione, ma aiutano a identificare i principali fattori di fragilità.

Vanno controllati anche la coerenza delle formule, l’assenza di collegamenti interrotti, la distinzione tra valori nominali e reali e l’utilizzo di assunzioni documentabili. Un modello formalmente corretto può essere economicamente debole se presuppone ricavi o contributi non sostenuti dagli atti.

Distinguere equilibrio di piano, finanziabilità e impegno a finanziare

L’asseverazione svolge una funzione di verifica economico-finanziaria entro un incarico definito; non costituisce una fideiussione e non trasferisce il rischio del progetto all’asseveratore. La bancabilità dipende anche da condizioni creditizie, disponibilità di capitale proprio, struttura dei finanziamenti, garanzie e allocazione contrattuale dei rischi.

Anche quando nel PEF è descritta una linea di credito, il soggetto finanziatore non è obbligato a erogarla in mancanza degli atti e delle approvazioni necessari. È quindi essenziale usare un linguaggio che distingua attestazione, valutazione preliminare e delibera creditizia.

Versioni del modello e coerenza con la convenzione

Una modifica della durata concessoria, del canone, del contributo pubblico o degli obblighi manutentivi può alterare sensibilmente l’equilibrio economico. Ogni versione inviata all’asseveratore deve essere identificabile e coerente con progetto, piano degli investimenti e convenzione. La relazione esplicativa deve dichiarare ipotesi, fonti e principali cambiamenti rispetto alla versione precedente.

UP Assicurazioni può coordinare la raccolta del dossier e facilitare i chiarimenti, ma il contenuto dell’asseverazione e il relativo giudizio spettano esclusivamente al soggetto legittimato a rilasciarla nel procedimento concretamente applicabile.

Asseverazione PEF: documenti, modello e perimetro della verifica

L’asseverazione di un piano economico-finanziario serve a valutare la coerenza delle assunzioni e la sostenibilità economico-finanziaria secondo il perimetro dell’incarico. È distinta dall’impegno a concedere un finanziamento e dall’approvazione della proposta da parte della pubblica amministrazione.

Una verifica completa richiede modello di calcolo editabile, ipotesi sui ricavi e sui costi, investimenti, fonti di finanziamento, flussi di cassa, indicatori economici e una bozza coerente della convenzione. Le formule devono essere tracciabili e i dati di progetto raccordati agli atti.

Se il progetto viene modificato dopo l’asseverazione, occorre valutare se le nuove ipotesi incidano sui risultati e richiedano aggiornamento del PEF o una nuova verifica. L’intermediario coordina la richiesta documentale, ma la valutazione tecnica e la sottoscrizione dell’asseverazione spettano al soggetto competente.

Asseverazione PEF: metodo, limiti e utilità per l’operazioneInformazioni sul PEF

Asseverazione PEF: metodo, limiti e utilità per l’operazione

Natura dell’asseverazione e soggetti

L’asseverazione del piano economico-finanziario è una verifica sul modello e sulle ipotesi economiche del progetto secondo le disposizioni e l’incarico applicabili. Non è una fideiussione, una polizza di credito, un giudizio di merito creditizio definitivo né un impegno irrevocabile a concedere finanziamenti. Il soggetto proponente o affidatario predispone il piano, l’asseveratore svolge le verifiche di competenza e l’amministrazione valuta gli atti nell’ambito della propria procedura. Occorre chiarire fin dall’inizio chi conferisce l’incarico, quale versione del PEF viene esaminata e quali responsabilità non rientrano nell’attestazione.

Ricavi, costi e tempi del progetto

Un PEF attendibile rende esplicite ipotesi sulla domanda, tariffe, ricavi accessori, investimenti iniziali e reinvestimenti, costi di gestione e manutenzione, tributi, capitale circolante e scadenze contrattuali. I dati devono essere verificabili e coerenti con progetto, convenzione e matrici di rischio disponibili. Nei progetti con contributi pubblici o canoni di disponibilità occorre evidenziare condizioni, tempi e presupposti di erogazione; un sostegno pubblico non va trattato come flusso certo se l’atto ne subordina il pagamento a verifiche o risultati.

Equilibrio economico-finanziario e scenari

L’analisi considera la capacità del progetto di sostenere gli investimenti e gli obblighi contrattuali lungo l’intero periodo. Devono essere leggibili la struttura delle fonti, l’ammortamento del debito, gli oneri finanziari e gli indicatori del modello quando pertinenti. L’asseveratore valuta la coerenza delle assunzioni e la robustezza delle elaborazioni nei limiti del mandato; non può trasformare previsioni in certezze. Scenari avversi su ricavi, costi, ritardi di costruzione e tassi aiutano a comprendere sensibilità del piano, tenendo distinto il giudizio tecnico dall’assunzione del rischio di finanziamento.

Documentazione e controlli di versione

Per una verifica efficace sono utili il modello di calcolo editabile con formule verificabili, il piano descrittivo, gli atti della procedura, il progetto e la bozza di convenzione, oltre alle evidenze dei presupposti più rilevanti. La verifica deve riconciliare tabelle e allegati, evitare celle inserite manualmente che disattivano i collegamenti e identificare chiaramente le versioni approvate. Se cambiano durata, contributi, investimenti o allocazione dei rischi, può essere necessario aggiornare il PEF e valutare se l’asseverazione precedente sia ancora riferibile alla versione corrente.

Rapporto con Codice dei contratti e valutazione del progetto

Negli interventi di partenariato pubblico-privato il quadro procedurale deve essere ricostruito sulla normativa vigente e sulla specifica fattispecie del D.Lgs. 36/2023, senza richiamare automaticamente procedimenti del precedente Codice. L’asseverazione non comporta aggiudicazione né approvazione della proposta. UP Assicurazioni può coordinare raccolta, completezza e inoltro del dossier all’istituto o soggetto competente, ma non assume il ruolo dell’asseveratore né può anticiparne il giudizio. In caso di osservazioni occorre affrontare i presupposti del modello e non limitarsi a sostituire una dichiarazione formale.

Informazioni sul PEF

UP Assicurazioni può raccogliere elementi preliminari senza dichiarare un servizio di asseverazione diretto o garantirne il rilascio.

Invia i dati per la valutazione

Per informazioni o per richiedere una valutazione preliminare per asseverazione del piano economico-finanziario pef, contatta UP Assicurazioni ai numeri 0881.371946 – 0881.366552 – 0881.522814; usa il modulo di richiesta o scrivi a info@upassicurazioni.it. L’eventuale asseverazione è riservata a soggetti legittimati e va verificata separatamente. Vai al modulo oppure scrivi a UP Assicurazioni.

Domande frequenti

L’asseverazione è obbligatoria nel project financing?

Nelle procedure disciplinate dall’art. 193 del D.Lgs. 36/2023 occorre verificare le prescrizioni relative al piano economico-finanziario asseverato e la fase procedurale. Non è corretto estendere automaticamente lo stesso obbligo a qualsiasi progetto: documenti di gara e normativa applicabile devono essere esaminati congiuntamente.

La banca che assevera deve finanziare il progetto?

No. Un istituto che assevera o un diverso soggetto abilitato non assume, per il solo fatto dell’asseverazione, l’obbligo di concedere un finanziamento. L’eventuale impegno creditizio richiede un procedimento e documenti distinti, con una propria istruttoria.

L’asseveratore approva il progetto?

No. L’asseverazione riguarda il perimetro tecnico ed economico-finanziario dell’incarico. La valutazione di interesse pubblico, la scelta della proposta e le ulteriori decisioni amministrative competono all’ente concedente secondo la procedura applicabile.

Serve il PEF in Excel?

Di norma è necessario un modello elettronico editabile, con formule e collegamenti verificabili. Un semplice PDF può consentire la lettura dei risultati, ma non sempre permette di ricostruire le ipotesi, controllare i calcoli e svolgere adeguatamente le verifiche richieste.

Si può asseverare un PEF incompleto?

Un PEF privo di ipotesi documentate, flussi riconciliabili o dati essenziali può non essere asseverabile. Occorre prima integrare la documentazione e chiarire le variabili economiche: un’attestazione non dovrebbe sostituire la costruzione di un piano attendibile.

Serve la convenzione?

La convenzione, almeno nella versione disponibile, è utile per verificare durata, tariffe o corrispettivi, ripartizione dei rischi, obblighi gestionali e meccanismi di riequilibrio. Il PEF deve essere coerente con il quadro contrattuale, non soltanto con il modello matematico.

Vengono controllate le formule?

La verifica tecnica comprende normalmente la coerenza di formule, assunzioni, prospetti e flussi, nei limiti dell’incarico. Occorre distinguere il controllo del modello dalla certificazione della realizzabilità dei ricavi o dall’assunzione dei rischi del progetto.

L’asseverazione garantisce la redditività?

No. L’asseverazione documenta verifiche sul piano secondo il perimetro concordato; non assicura che ricavi, costi o tempi si realizzeranno in futuro. Le ipotesi restano soggette ai rischi dell’esecuzione e della gestione.

Può essere richiesta anche fuori dall’art. 193?

Sì, quando prevista da altri atti, procedure o documenti di gara. La necessità e il contenuto dell’asseverazione devono però essere ricostruiti dalla fonte che la richiede, evitando di utilizzare automaticamente lo schema previsto per il project financing.

Per approfondire

Consulta Attestazioni di capacità finanziaria e le altre pagine del sito per scegliere la copertura pertinente.

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